Cittadinanza svizzera
Come posso diventare o rimanere cittadina svizzera o cittadino svizzero?
Queste e altre questioni simili sono affrontate a livello federale nella legge federale sull’acquisizione e sulla perdita della cittadinanza svizzera (Legge federale sulla cittadinanza, LCit).
Svizzeri per nascita
In base alla Legge federale svizzera sulla cittadinanza (Lcit) vale il principio per cui il figlio o la figlia di genitori svizzeri dispone della cittadinanza svizzera fin dalla nascita.
Ciò vale anche per i figli di madri svizzere non sposate. Tale principio si applica poi anche ai figli di padri svizzeri non sposati, a condizione che il padre riconosca la paternità del figlio o della figlia.
Tuttavia, la nascita deve essere notificata alla rappresentanza svizzera competente. Tale notificazione è importante, poiché il figlio nato all’estero da un genitore svizzero in possesso anche di un’altra cittadinanza perde la cittadinanza svizzera al compimento del venticinquesimo anno di età, a meno che entro quel momento non sia stato notificato o non si sia notificato egli stesso ad un’autorità svizzera in patria o all’estero, oppure abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.
Svizzeri per naturalizzazione agevolata
Fino al 1°gennaio 2006, il figlio di padre svizzero non coniugato con la madre del bambino non diventava automaticamente svizzero, nemmeno con il riconoscimento del figlio da parte del padre.
Tuttavia, il figlio di padre svizzero nato prima del 1° gennaio 2006 può presentare domanda di naturalizzazione agevolata, a condizione che sia stato riconosciuto dal padre e che abbia stretti vincoli con la Svizzera.
Svizzeri per reintegrazione
Il richiedente che ha perso la cittadinanza svizzera può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare la domanda anche se risiede all’estero.
La domanda di reintegrazione deve essere presentata entro un termine di 10 anni dopo la perdita della cittadinanza svizzera. Le persone che vivono in Svizzera da più di tre anni possono presentare una domanda di reintegrazione anche al di là di tale termine.
Svizzeri per matrimonio
Il coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive all’estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se vive da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero e se ha vincoli stretti con la Svizzera.
Il coniuge straniero (uomo o donna) può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se la coppia risiede in Svizzera da 5 anni e se vive in unione coniugale da almeno tre anni.
Persone con la doppia cittadinanza
La legge svizzera ammette per le persone naturalizzate la doppia cittadinanza, ossia il mantenimento della cittadinanza precedente.
È tuttavia possibile che l’acquisto volontario della cittadinanza svizzera comporti la perdita di quella precedente, se la legge dello Stato d’origine lo prevede. Le rappresentanze svizzere all’estero possono fornire ulteriori ragguagli. Sono però vincolanti solo le informazioni fornite dalle autorità dello Stato d’origine.
Se queste s’informano sull’acquisizione della cittadinanza svizzera, le autorità svizzere sono di norma tenute a rispondere alle autorità straniere.
Si prega di osservare anche le informazioni sul servizio militare per le persone con doppia cittadinanza.
Criteri per la naturalizzazione
Quali condizioni devono essere soddisfatte per essere considerati integrati e strettamente legati alla Svizzera?
Integrazione riuscita
Si applica ai casi seguenti: naturalizzazione agevolata, matrimonio
Nel caso di una naturalizzazione agevolata, devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’art. 12 commi 1 e 2 della Legge sulla cittadinanza (LCit).
Un’integrazione riuscita si desume in particolare:
- dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici
- dal rispetto dei valori della Costituzione federale
- dalla facoltà di esprimersi in una lingua nazionale, a livello orale e scritto
- dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione
- dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione dei membri della famiglia
Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d’integrazione o li adempierebbero solo con grandi difficoltà."
Vincoli stretti con la Svizzera
Si applica ai casi seguenti: naturalizzazione agevolata, matrimonio, reintegrazione
Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:
- nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
- è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
- possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
- intrattiene contatti con cittadini svizzeri.
Le schede informative su tali questioni sono disponibili presso le ambasciate e i consolati svizzeri e la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE.
Ulteriori informazioni sulla cittadinanza svizzera e sulla relativa acquisizione possono essere richieste anche alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM):