Assicurazione malattia all’interno dell’UE/AELS
L’accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra l’UE/AELS e la Svizzera costituisce la base per la coordinazione nell’ambito dell’assicurazione malattia e nel diritto di coordinamento.
Con il coordinamento nell’ambito dell’assicurazione malattia in base all’Allegato I e Allegato II dell’ALC, come criterio di assegnazione per l’obbligo di assicurazione malattia vale in primo luogo il principio dell’assoggettamento contributivo. Si deve quindi essere assicurati per malattia nel paese in cui si percepisce il proprio reddito o la propria rendita.
Regole specifiche esistono in considerazione delle diverse categorie di persone:
Persone che svolgono un’attività lucrativa all’interno dell’UE/AELS
Fondamentalmente, i cittadini svizzeri hanno il diritto di soggiornare in uno stato dell’UE o dell’AELS e di svolgere lì un lavoro. A questo scopo, lo stato dell’UE o dell’AELS in questione conferisce un permesso di soggiorno.
Per l’assicurazione malattia è determinante il principio dell’assoggettamento contributivo, quindi il luogo di lavoro. Se lavorate in un paese dell’UE, dovete assicurare per malattia voi stessi e i vostri familiari senza attività lucrativa in quel Paese, anche se vivete in Svizzera.
Frontalieri
Fondamentalmente dovete assicurare voi stessi e i vostri familiari senza attività lucrativa nel paese nel quale svolgete un’attività lucrativa. Tuttavia, in determinati paesi sussiste un diritto di opzione che consente di scegliere liberamente in quale dei due stati ci si vuole assicurare. Informazioni in merito sono contenute nel foglio informativo Diritto d’opzione per frontalieri dell’Istituzione comune LAMal.
Si prega di osservare anche le nostre informazioni per i frontalieri.
Beneficiari di rendite
I beneficiari di rendite dell’AVS/AI, dell’assicurazione infortuni e della previdenza professionale (LPP) devono in linea di principio assicurarsi in Svizzera (vedere anche diritto di opzione sull’assicurazione sotto).
Eccezione: se percepite una rendita o un reddito anche nel vostro paese di residenza, vale l’obbligo di assicurazione nel paese in cui si vive. Ciò vale anche nel caso in cui la rendita lì percepita o il reddito siano nettamente inferiori alla rendita svizzera.
Se la beneficiaria o il beneficiario della rendita è domiciliata/o in un paese dal quale non percepisce alcuna rendita, ma percepisce per contro sia una rendita svizzera che una rendita di un altro stato dell’UE/AELS, allora dovrà assicurarsi nel paese in cui è stata/o assicurata/o più a lungo.
Diritto di opzione sull’assicurazione:
i beneficiari di rendite residenti in Germania, Francia, Italia, Austria o Spagna e i loro familiari senza attività lucrativa hanno la possibilità di farsi esonerare dall’obbligo di assicurazione in Svizzera, qualora aderiscano al sistema di assicurazione malattia del paese di residenza. Informazioni in merito sono contenute sul sito Web dell’Istituzione comune LAMal.
Importante:
gli assicurati hanno 3 mesi di tempo a partire dalla ricezione della rendita o dall’acquisizione della residenza in un paese dell’UE/AELS per esercitare (un’unica volta!) il loro diritto di opzione. Ciò significa che devono scegliere tra il sistema di assicurazione malattia svizzero e quello del paese in cui risiedono.
Sul suo sito, la Commissione europea mette a disposizione una panoramica dei diversi sistemi di sicurezza sociale. Queste informazioni possono essere d’aiuto per l’esercizio del diritto di opzione.
In Svizzera, è l’Istituzione comune LAMal a Olten ad essere incaricata di verificare l’affiliazione dei beneficiari svizzeri di rendite ad un’assicurazione malattia svizzera.
In caso di assicurazione malattia in Svizzera:
Diritto di scelta delle cure: Se siete assicurati in Svizzera, avete diritto di scegliere quali cure desiderate ricevere, ossia potete farvi curare a scelta nel vostro paese di residenza oppure in Svizzera.
Ulteriori informazioni:
- Informazioni sull’assicurazione malattia per persone titolari di una pensione svizzera che si trasferiscono in uno Stato dell’UE/AELS, foglio informativo dell’Istituzione comune LAMal
- Informazioni e indicazioni sui premi UE/AELS sul sito Web dell’Ufficio federale della sanità pubblica
- Informazioni e indicazioni sui premi UE/AELS sul sito Web Priminfo
- Informazioni e indicazioni sulla riduzione dei premi EU/AELS sul sito Web dell’Istituzione Comune LAMal
Persone che ricevono prestazioni di disoccupazione dalla Svizzera
Le persone che ricevono prestazioni di disoccupazione dalla Svizzera sono assicurate per malattia in Svizzera. A seconda del paese di residenza, c’è la possibilità di farsi esonerare dall’obbligo di assicurazione in Svizzera se si aderisce al sistema di assicurazione per malattia del paese in cui si vive. Informazioni in merito sono contenute nel documento Assoggettamento all’assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti negli Stati dell’UE/AELS pubblicato dall’UFSP.
In caso di assicurazione malattia in Svizzera:
Diritto di scelta delle cure: Se siete assicurati in Svizzera, avete diritto di scegliere quali cure desiderate ricevere, ossia potete farvi curare a scelta nel vostro paese di residenza oppure in Svizzera.
Ulteriori informazioni: