Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Ogni cittadino svizzero assoggettato all’obbligo militare, che non adempie o adempie soltanto parzialmente i suoi obblighi militari prestando servizio militare o servizio civile, è soggetto a una tassa, la cosiddetta tassa d’esenzione dall’obbligo militar
Tale obbligo sussiste sia in Svizzera che all’estero. Dal 1° giugno 1974 gli Svizzeri all’estero devono tuttavia pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare soltanto durante i primi 3 anni consecutivi trascorsi all’estero. Dopodiché vengono esentati da questo obbligo. Gli anni in cui uno Svizzero all’estero ha vissuto all’estero in precedenza vengono sommati a questo periodo di tre anni. Ciò significa che gli Svizzeri assoggettati all’obbligo militare nati all’estero non devono pagare la tassa d’esenzione.
Le persone con doppia cittadinanza che hanno il proprio domicilio nel secondo paese d’origine non sono soggetti alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare se:
- nell’anno in questione hanno prestato servizio militare o servizio civile in quello stato, oppure
- hanno pagato una tassa corrispondente, oppure
- hanno già prestato i regolari servizi nell’esercito del secondo paese d’origine e sono a disposizione di quest’ultimo.