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AVS/AI

Nell’AVS svizzera (Assicurazione vecchiaia e superstiti) non sono assicurate soltanto persone che esercitano un’attività lucrativa; al contrario essa comprende in linea di massima l’intera popolazione.

Secondo la legge sono obbligatoriamente assicurati coloro che vivono o lavorano in Svizzera, per cui sono assicurate anche persone che non esercitano un’attività lucrativa. Coloro che sono assicurati nell’AVS sono assicurati al contempo anche nell’AI (assicurazione per l’invalidità) e nell’OIPG (Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità).

L’AVS è quindi legata alla residenza in Svizzera. Non appena emigrate in uno stato dell’UE/AELS, siete subordinati (con alcune eccezioni) al sistema di assicurazione sociale del paese di residenza. Se emigrate in un paese terzo al di fuori dell’UE/AELS, avete la possibilità di assicurarvi presso l’AVS/AI facoltativa.

Ulteriori informazioni sulle differenze e sulla presentazione di una domanda di rendita sono disponibili sulle nostre pagine:

Eccezioni dell’AVS/AI obbligatoria in caso di residenza all’estero

Ci sono alcune eccezioni in cui è possibile un mantenimento dell’assicurazione presso l’AVS/AI obbligatoria con residenza all’estero. Queste sono previste per:

persone esercitanti un’attività lucrativa di un datore di lavoro svizzero

Persone, che lavorano in uno stato dell’UE o dell’AELS oppure che lavorano come personale distaccato in un paese terzo per un datore di lavoro svizzero e vengono pagate da quest’ultimo, possono tuttavia continuare a essere assicurate, a determinate condizioni, presso l’AVS/AI/OIPG e l’assicurazione disoccupazione.

Ulteriori informazioni sono riportate nell’opuscolo “Abbandonare la Svizzera e trasferirsi in un altro stato membro dell’UE/AELS” a pagina 17.

Studenti non esercitanti un’attività lucrativa di età inferiore a 30 anni

Gli studenti non esercitanti un’attività lucrativa, che rinunciano alla propria residenza in Svizzera per intraprendere una formazione all’estero, possono mantenere l’assicurazione a determinate condizioni, ovvero al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni.

L’assicurazione prosegue senza interruzioni, qualora la richiesta venga presentata entro sei mesi dall’inizio della formazione all’estero. Una volta trascorso questo termine, non è più possibile proseguire l’assicurazione.

Ulteriori informazioni sono riportate nell’opuscolo “Abbandonare la Svizzera e trasferirsi in un altro stato membro dell’UE/AELS” a pagina 18.

Coniugi senza attività lucrativa di persone con assicurazione obbligatoria in Svizzera

L’adesione all’assicurazione è consentita a persone non esercitanti un’attività lucrativa all’estero la/il cui coniuge è assicurata/o presso l’AVS/AI svizzera obbligatoria. L’adesione non è consentita a persone residenti all’estero la/il cui coniuge esercita un’attività lucrativa in Svizzera come transfrontaliera/e.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell’opuscolo “I lavoratori all’estero e i loro parenti”.

Ulteriori informazioni:

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