2° pilastro
In Svizzera la previdenza professionale (2° pilastro) è obbligatoria per i salariati e facoltativa per gli indipendenti.
Di norma, all’estero siete affiliati al sistema di assicurazione sociale del vostro stato di residenza, il che in linea di massima esclude un proseguimento della previdenza professionale in Svizzera. Un’assicurazione facoltativa è possibile soltanto in presenza di determinate condizioni.
In Svizzera, alla cessazione del rapporto di lavoro, la protezione previdenziale da voi “risparmiata” viene trasferita, sotto forma di una prestazione di libero passaggio, all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. In qualità di Svizzere e Svizzeri all’estero, fondamentalmente avete la possibilità di depositare i vostri averi di libero passaggio mediante depositi di risparmio o una polizza di libero passaggio presso una banca o un’assicurazione o l’istituto collettore LPP.
Nel 2° pilastro esistono differenze a seconda del luogo di residenza che approfondiremo alle pagine seguenti:
Ulteriori informazioni:
- Opuscoli informativi dell’Ufficio federale delle Assicurazioni sociali (UFAS) sugli accordi in materia di assicurazione sociale con diversi stati (solo in tedesco, francese e inglese)
- Uficio centrale del 2° pilastro
- Associazione informazioni LPP e cassa pensioni (solo in tedesco)
- Averi di libero passaggio non reclamati