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Obblighi militari

Gli assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare che intendono recarsi all’estero per più di 12 mesi consecutivi e che annunciano la loro partenza, anche conformemente alle disposizioni di diritto civile, presso il comune di domicilio, prima di

Prima della partenza

Gli assoggettati all’obbligo di notificazione che intendono recarsi all’estero per più di 12 mesi consecutivi e che annunciano la loro partenza, anche conformemente alle disposizioni di diritto civile, presso il Comune di domicilio, devono richiedere un congedo militare per l’estero. Il modulo “Domanda di congedo per l’estero” è disponibile presso il caposezione militare o presso il comando di circondario. La domanda va presentata il prima possibile – normalmente due mesi prima della partenza – al comando di circondario. Gli indirizzi sono elencati al sito web dell’esercito.

Ciò vale anche per tutti gli ufficiali. Il congedo per l’estero viene concesso, se gli assoggettati all’obbligo di notificazione hanno adempiuto agli obblighi militari a cui devono far fronte fino al momento della partenza dalla Svizzera (servizio militare, tiro obbligatorio, tassa d’esenzione dall’obbligo militare, ecc.). I dettagli concernenti in particolare l’obbligo di notificazione in Svizzera e all’estero nonché la restituzione dell’equipaggiamento personale vengono regolamentati dal comando di circondario competente.

Coloro che non si recano all’estero per più di 12 mesi consecutivi e che non annunciano la propria partenza, conformemente alle disposizioni di diritto civile, presso il comune di domicilio, non necessitano di alcun congedo per l’estero. Gli interessati restano assoggettati in maniera illimitata all’obbligo militare. Essi restano in contatto con il caposezione, comunicandogli l’indirizzo temporaneo o incaricando terzi di mantenere il contatto. Qualora un servizio militare cadesse durante il soggiorno all’estero, occorre inoltrare tempestivamente una domanda di differimento del servizio. In tal caso, gli assoggettati al tiro obbligatorio presentano un’ulteriore domanda di dispensa dal tiro obbligatorio.

Obbligo di notificazione all’estero

È importante che gli assoggettati all’obbligo di notificazione, che hanno ottenuto un congedo per l’estero, si annuncino in ambito militare di persona o tramite comunicazione scritta alla rappresentanza svizzera del luogo di domicilio o di soggiorno entro un mese dalla partenza dalla Svizzera, presentando il modulo di “Domanda di congedo per l’estero”. Successivamente essi devono ovviamente annunciare eventuali cambiamenti d’indirizzo. Qualora dovessero trasferirsi in un altro circondario consolare, sono tenuti ad annunciare in ambito militare la propria partenza al vecchio luogo di domicilio e annunciare il proprio arrivo a quello nuovo.

In linea di principio, un militare che ha ottenuto un congedo militare per l’estero, è assoggettato all’obbligo di notificazione fino al termine del terzo anno civile di soggiorno ininterrotto all’estero. Gli Svizzeri all’estero che non hanno ottenuto alcun congedo per l’estero e coloro che devono ancora pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare sono assoggettati all’obbligo di notificazione anche dopo tre anni consecutivi di soggiorno all’estero. Alla scadenza dei 3 anni, l’obbligo di notificazione insorge nuovamente soltanto al rientro in Svizzera, nella misura in cui uno Svizzero all’estero intenda ritornare in Svizzera per più di tre mesi.

Obbligo militare all’estero

Le rappresentanze svizzere competenti invitano i giovani Svizzeri all’estero di 18 o 19 anni a immatricolarsi. Di regola essi non ricevono alcun libretto di servizio, bensì un cosiddetto foglio militare che li ragguaglia sui loro obblighi militari, in particolare in caso di un’elezione del domicilio in Svizzera. Fintanto che abitano all’estero, essi sono esentati dagli obblighi militari.

Sussistono tra l’altro regolamentazioni speciali per frontalieri svizzeri con domicilio all’estero, i quali lavorano o assolvono una formazione in Svizzera.

Ulteriori informazioni:

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