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2° pilastro all’interno dell’UE/AELS

Con l’accordo di libero passaggio, nel caso di una partenza in uno stato dell’UE/AELS, in linea di massima non è possibile farsi versare il capitale del 2° pilastro in quanto in tale stato si è obbligatoriamente assicurati contro i rischi di vecchiaia, in

Un’eccezione della regola per cui una percezione del capitale nello spazio UE/AELS non sia possibile è rappresentata dall’attività lucrativa indipendente. Gli indipendenti possono percepire il capitale dal 2° pilastro a condizione che continuino a lavorare in proprio e che la legislazione del Paese di residenza non preveda un’assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso.

Un’ulteriore eccezione trova applicazione laddove il 2° pilastro venga utilizzato per il finanziamento, la costruzione o la ristrutturazione della propria abitazione oppure per ammortizzare un’ipoteca.

Anche le persone, che al momento della partenza sono già in età di pensionamento, possono percepire il capitale del 2° pilastro.

Queste restrizioni non concernono il versamento della parte sovraobbligatoria del 2° pilastro.

Ulteriori informazioni:

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