2° pilastro all’interno dell’UE/AELS
Con l’accordo di libero passaggio, nel caso di una partenza in uno stato dell’UE/AELS, in linea di massima non è possibile farsi versare il capitale del 2° pilastro in quanto in tale stato si è obbligatoriamente assicurati contro i rischi di vecchiaia, in
Un’eccezione della regola per cui una percezione del capitale nello spazio UE/AELS non sia possibile è rappresentata dall’attività lucrativa indipendente. Gli indipendenti possono percepire il capitale dal 2° pilastro a condizione che continuino a lavorare in proprio e che la legislazione del Paese di residenza non preveda un’assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso.
Un’ulteriore eccezione trova applicazione laddove il 2° pilastro venga utilizzato per il finanziamento, la costruzione o la ristrutturazione della propria abitazione oppure per ammortizzare un’ipoteca.
Anche le persone, che al momento della partenza sono già in età di pensionamento, possono percepire il capitale del 2° pilastro.
Queste restrizioni non concernono il versamento della parte sovraobbligatoria del 2° pilastro.