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Rimpatriare, lavorare e studiare in Svizzera

Anche se vivono all’estero, gli Svizzeri che lavorano, studiano o seguono una formazione in Svizzera devono prestare servizio militare.

La Svizzera ha concluso con alcuni stati accordi internazionali per quanto riguarda il sevizio militare. Si tratta di Germania, Francia, Austria, Italia, Colombia, Argentina (non ancora ratificato) e USA. Facendo clic sul rispettivo paese si arriva al relativo accordo, con ulteriori informazioni.

Gli svizzeri all’estero che ritornano in Svizzera vengono reclutati fino alla fine dell’anno in cui compiono il 24°anno d’età. Essi sono soggetti all’obbligo di prestare servizio militare per 10 anni dopo la promozione a soldati, a meno che non abbiano già prestato servizio militare in un altro stato.

Chi si fa esonerare dal servizio militare e non fa parte dell’esercito deve versare una tassa d’esenzione dall’obbligo militare (per un periodo massimo di 12 anni e al massimo fino al 37° anno di età). Fanno eccezione le persone con doppia cittadinanza che possono dimostrare di aver prestato servizio militare o un servizio sostitutivo in Germania, Francia, Austria o Italia.

Per i frontalieri che vivono in Liechtenstein, l’autorità competente è il Kreiskommando di San Gallo.

Per maggiori informazioni, vi raccomandiamo di consultare il sito web dell’esercito svizzero o di contattare direttamente l’autorità competente:

Comando Istruzione
Personale dell’esercito (Pers A)
Gestione e criteri
Rodtmattstrasse 110
3003 Bern
Tel. 058 464 20 63
Fax 058 464 32 70
personelles.persa@vtg.admin.ch
www.vtg.admin.ch

Breve soggiorno in Svizzera

I beneficiari di un congedo per l’estero e gli Svizzeri all’estero assoggettati all’obbligo militare, che soggiornano in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi dopo aver soggiornato all’estero almeno dodici mesi ininterrottamente, sono esonerati dall’obbligo militare di notificazione. Il congedo per l’estero non è revocato e rimane valido. Il comando di circondario competente per il luogo di soggiorno può inoltre, dietro previa domanda scritta e motivata, prolungare un soggiorno senza notificazione per un massimo di sei mesi.

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