Fiscalità
Dal momento in cui uno Svizzero è domiciliato all’estero, fondamentalmente è assoggettato alla legislazione in materia fiscale del suo paese di domicilio ed è in tale stato che dovrà pagare le sue imposte.
Tuttavia, in determinate situazioni, egli rimarrà limitatamente assoggettato in Svizzera. Ciò accade nel caso in cui egli possieda beni immobiliari in Svizzera. I medesimi così come i proventi che ne derivano vengono tassati in Svizzera. Lo stesso vale per i titoli oppure nel caso in cui egli eserciti occasionalmente un’attività in Svizzera.
Accordo di doppia imposizione
La Svizzera ha stipulato accordi di doppia imposizione con diversi Stati. Essi definiscono qual è lo Stato competente per ogni imposta e hanno lo scopo di evitare che uno Svizzero si ritrovi nella situazione di dover corrispondere le medesime imposte in più paesi.
Per informazioni sul diritto fiscale internazionale, avete a disposizione il formulario di contatto dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Per domande relative alla doppia imposizione, rivolgersi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SIF).
Ulteriori informazioni:
- Informazioni sull’accordo di doppia imposizione sul sito web della SIF
- Elenco di tutti gli accordi di doppia imposizione tra la Svizzera e altri stati
- Diritto fiscale internazionale sul sito web dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
- Dati di contatto della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SIF)
- Certificato concernente l’LPP per le autorità fiscali tedesche (solo in tedesco)