ASV/AI fuori dell’UE/AELS
Chi emigra in uno stato al di fuori dell’UE/AELS ha la possibilità di aderire all’AVS/AI facoltativa.
L’assicurazione facoltativa serve ad evitare che non possa essere versata alcuna rendita oppure che possa essere versata una rendita esclusivamente sulla base dei contributi versati in Svizzera nel corso degli anni di contribuzione assolti nell’assicurazione obbligatoria. In effetti, un solo anno di contribuzione mancante comporta di regola già una riduzione della rendita.
Per aderire all’assicurazione facoltativa si devono soddisfare le tre condizioni seguenti:
- avere la nazionalità svizzera, quella di uno stato dell’UE o quella di uno stato dell’AELS, e
- risiedere al di fuori dell’Unione europea e dell’AELS ed
- essere stati affiliati senza interruzioni all’AVS/AI per i 5 anni precedenti la partenza. Non è necessario aver versato contributi durante i 5 anni ma essere assicurato. Per i minorenni e le persone coniugate senza attività lucrativa esonerati dal pagamento dei contributi, gli anni di domicilio in Svizzera contano come anni d’assicurazione.
Coloro che desiderano aderire all’assicurazione facoltativa devono inoltrare una domanda di affiliazione alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) a Ginevra. La domanda di affiliazione deve essere presentata entro un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria.
Con l’ammissione nell’assicurazione facoltativa, le Svizzere e gli Svizzeri all’estero sono assicurati sia in materia di AVS che di assicurazione invalidità.
Nel prendere una decisione in relazione alla vostra adesione all’AVS facoltativa dovrete tener conto del fatto che le legislazioni di molti paesi in materia di assicurazioni sociali prevedono una riduzione delle prestazioni se gli assicurati beneficiano, oltre che delle loro rendite, anche di rendite straniere.
Informazioni dettagliate nonché indicazioni sul calcolo sono disponibili nell’opuscolo sull’AVS/AI facoltativa.
Domanda di rendita con residenza al di fuori dell’UE/AELS
Chi ha diritto ad una rendita (AVS almeno un anno intero di contribuzione, AI almeno tre anni interi di contribuzione) dovrebbe presentare la domanda qualche mese prima di raggiungere l’età di pensionamento (per le donne il 64° anno di età assolto, per gli uomini il 65°).
Informazioni sul versamento anticipato oppure sul rinvio della rendita sono disponibili nel foglio informativo “Riscossione flessibile della rendita” del Centro informazioni AVS/AI.
Le domande devono essere inoltrate a:
Cassa svizzera di compensazione
Av. Edmond-Vaucher, 18
Casella Postale 3100
1211 Genève 2
Svizzera
Tel. +41(0)58 461 91 11
Fax +41(0)58 461 97 05
E-mail: sedmaster@zas.admin.ch
Sito web: www.zas.admin.ch
Le rendite possono essere versate in qualsiasi luogo di domicilio, salvo prescrizioni contrarie dello Stato di residenza. Il versamento avviene direttamente tramite la Cassa svizzera di compensazione nella valuta dello stato di residenza. L’avente diritto può anche chiedere che la rendita venga versata direttamente su un conto postale o bancario personale in Svizzera (in CHF).
Nota: avete la possibilità di richiedere alla Cassa svizzera di compensazione CSC un calcolo prognostico della rendita sulla base dei contributi versati finora. Potete predisporlo sul sito web della CSC.